Bonus verde, vale anche nei condomìni?
Il bonus verde che riconosce una detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione delle aree verdi, vale anche per i lavori sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate rispondendo al dubbio di un contribuente.
Il bonus può arrivare fino a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.
“In questo caso – chiariscono poi le Entrate – ha diritto alla detrazione il singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi”.
Cogliamo l’occasione per riepilogare modalità e condizioni per accedere a questa detrazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (vedi QualEnergia.it).
Gli altri interventi agevolabili e importo della detrazione
La detrazione è applicabile alle spese sostenute (nel limite massimo di 5mila euro) per le seguenti tipologie di interventi eseguiti su unità immobiliari a uso abitativo:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, tramite il suo portale ufficiale Fisco Oggi, hanno diritto alla detrazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.
La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5mila euro (il limite si riferisce alla singola unità immobiliare a uso abitativo). Conseguentemente, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.
Rientrano nel novero delle spese per le quali spetta la detrazione anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Modalità di pagamento
Per poter usufruire della detrazione, è necessario che il pagamento delle spese venga effettuato attraverso strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (ad esempio, bonifico bancario o postale).
Applicazione di alcune disposizioni previste per gli interventi di recupero edilizio
Il legislatore – spiegano dalle Entrate – ha stabilito che al “bonus verde” vengano applicate alcune delle disposizioni specificamente previste per la detrazione delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (in particolare, si tratta di quelle contenute nei commi 5, 6 e 8, articolo 16-bis, Tuir).
Quindi, anche con riferimento al nuovo bonus fiscale:
- se gli interventi che danno diritto all’agevolazione vengono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%.
- la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr Dlgs 42/2004), ridotte nella misura del 50%.
- in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
Documenti utili:
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