Dalla nuova direttiva sulle rinnovabili una spinta all’autoconsumo
Le nuove direttive europee sulle fonti rinnovabili e sull’efficienza energetica sono a un passo dal diventare legge: dopo l’approvazione del Parlamento in sessione plenaria (vedi in basso i testi votati a Strasburgo) manca solo l’ultimo passaggio formale al Consiglio Ue prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Così anche l’autoconsumo energetico – un tema centrale del provvedimento sulle rinnovabili – sta emergendo con sempre maggiore chiarezza.
Sono tre, ricordiamo, i provvedimenti che hanno appena ricevuto il via libera definitivo dagli eurodeputati: oltre alle due direttive su cui era stato raggiunto un accordo provvisorio con il Consiglio a giugno e che confermano gli obiettivi al 2030 per le rinnovabili e l’efficienza energetica, il Parlamento ha approvato anche il regolamento sulla governance dell’Unione dell’Energia.
Per quanto riguarda la generazione distribuita con gli impianti a fonti rinnovabili, sono due i principi più innovativi fissati dalla direttiva RED II (Renewable Energy Directive), spiega a QualEnergia.it l’avvocato Emilio Sani, che ha seguito da vicino l’evoluzione di questa normativa.
Il primo, sancito dal quarto comma dell’art. 21, “è l’autoconsumo elettrico collettivo, che introduce la condivisione dell’energia tra molteplici soggetti”.
In sostanza, diventerà possibile produrre, accumulare e vendere energia con un modello da uno a molti (one to many). In un condominio, ad esempio, un impianto fotovoltaico installato sul tetto potrà fornire elettricità ai diversi appartamenti, una cosa che al momento è vietato fare in Italia (e in altri paesi) perché l’unica forma ammessa di autoconsumo nel nostro paese è quella da un unico impianto a un solo consumatore finale.
La Spagna, invece, ha già introdotto una legge rivoluzionaria per sbloccare l’autoconsumo condiviso anche sfruttando le linee pubbliche di distribuzione in bassa tensione, quindi senza la necessità di costruire ogni volta una rete privata (condominiale per rimanere nell’esempio degli edifici residenziali).
Un punto, quest’ultimo, in linea con le previsioni della direttiva sulle rinnovabili.
E qui arriviamo al secondo principio innovativo stabilito dalle nuove norme Ue: se l’autoconsumo utilizzerà la rete esistente di distribuzione, si dovranno pagare i relativi oneri, che però, chiarisce Sani, dovranno essere “cost reflective”, cioè rispecchiare il costo reale per l’utilizzo della rete stessa.
Esentati dal pagamento degli oneri di rete, aggiunge Sani, “gli impianti sotto 30 kW di potenza e non incentivati”, con un’impostazione quindi “largamente favorevole alla realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici sugli edifici”.
Saranno poi i singoli Stati membri a decidere se e come applicare tasse e oneri agli impianti in autoconsumo sopra 30 kW o che ricevano qualche tipo di incentivo/supporto pubblico, ma sempre sotto determinate condizioni. In altre parole, ogni onere eventualmente applicato dovrà “trovare una giustificazione specifica”, precisa l’avvocato, quindi essere “proporzionato e non discriminatorio”.
L’articolo 22, inoltre, prevede che diversi soggetti/utenti possano unirsi in delle comunità delle rinnovabili basate sull’autoconsumo elettrico e sulla condivisione dell’energia prodotta. Anche in questo caso, le comunità potranno utilizzare le reti esistenti di distribuzione, pagando i relativi oneri, spiega ancora Sani, “in modo equilibrato, dopo un’analisi specifica dei costi-benefici anche a livello ambientale”.
Da citare, infine, il dibattito in corso in Europa sulla riforma del mercato elettrico (market design) che dovrà raccordarsi ai principi generali stabiliti dalla direttiva RED II. In particolare, si sta discutendo sul diritto di usare le linee di distribuzione per l’autoconsumo collettivo e sull’applicazione degli oneri di rete.
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