Decreto rinnovabili Fer 1, i bandi per la seconda procedura
Il Gse ha pubblicato i Bandi per la seconda delle sette procedure di Registri e Aste previste dal DM 4 luglio 2019.
I Bandi sono scaricabili dai seguenti link:
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Bando pubblico per l’iscrizione al Registro Gruppo A, codice RG_A_2019_2
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Bando pubblico per l’iscrizione al Registro Gruppo A-2, codice RG_A2_2019_2
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Bando pubblico per l’iscrizione al Registro Gruppo B, codice RG_B_2019_2
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Bando pubblico per l’iscrizione al Registro Gruppo C, codice RG_C_2019_2
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Bando pubblico per l’iscrizione all’Asta Gruppo A, codice AS_A_2019_2
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Bando pubblico per l’iscrizione all’Asta Gruppo B, codice AS_B_2019_2
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Bando pubblico per l’iscrizione all’Asta Gruppo C, codice AS_C_2019_2
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 12.00 di oggi 31 gennaio 2020 e si chiuderanno improrogabilmente alla stessa ora del giorno 1 marzo 2020.
Le richieste dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine di chiusura, esclusivamente mediante l’applicazione informatica Portale FER-E, accessibile tutti i giorni 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e chiusura. La Guida all’utilizzo del Portale FER-E per l’iscrizione ai Registri e alle Aste, e per l’accesso agli incentivi previsti dal DM 4 luglio 2019 è consultabile nella sezione Rinnovabili elettriche > Accesso agli incentivi > Documenti del sito del Gestore.
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE E CAUSE DI ESCLUSIONE
Il Gse ricorda che, sulla base dell’art. 4.2 del DM2019, il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione, in fase di iscrizione deve inviare, sempre tramite il Portale FER-E, la documentazione descritta nell’Allegato D del Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019, atta a comprovare il rispetto dei requisiti generali (DM2019, art. 3) e il possesso delle caratteristiche necessarie per l’applicazione dei criteri di priorità (DM2019, artt. 9, 14 e 17) indicati dal Soggetto Responsabile nella Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata per l’iscrizione.
Ai fini della formazione delle graduatorie, per gli impianti in posizione utile nel relativo contingente, il Gse verifica la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarate dal Soggetto Responsabile e quanto riscontrabile nella documentazione trasmessa e, laddove rilevi l’assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione o il ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall’art.11 del DM 31 gennaio 2014, determina l’esclusione dalla graduatoria (DM2019, art. 4.4). Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell’applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art. 20 DM2019).
In merito a quanto sopra, il Gestore ritiene opportuno ricordare che, visti i principi stabiliti dal DM2019 e la natura concorsuale dei Registri e delle Aste, in caso di carenza della documentazione trasmessa non è possibile per il Gse effettuare richieste d’integrazione ai Soggetti Responsabili, non potendosi invocare il principio del “soccorso amministrativo”.
Il Gse raccomanda pertanto ai Soggetti Responsabili che effettuano l’iscrizione di verificare con la massima attenzione la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni contenuti nella Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà e nella documentazione allegata, nonché la rispondenza di quest’ultima a quanto previsto dall’Allegato D del Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 con il fine di fornire evidenza del possesso dei requisiti per l’iscrizione e della sussistenza dei criteri di priorità dichiarati.
CRITICITÀ RISCONTRATE NELLE ISTRUTTORIE EFFETTUATE PER IL 1°BANDO
Sulla base delle principali criticità riscontrate nell’ambito delle istruttorie effettuate per il primo Bando, il Gse ricorda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che all’atto dell’iscrizione:
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per attestare il possesso del requisito (DM2019, art. 3.5.a), è necessario trasmettere copia del Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, incluse eventuali varianti, o della Comunicazione all’Ente competente, nel caso l’intervento possa essere realizzato in regime di edilizia libera. Il Titolo autorizzativo/abilitativo o la Comunicazione, anche per impianti a progetto, deve essere in capo al Soggetto Responsabile che richiede l’iscrizione ai Registri o alle Aste; pertanto, in caso di avvenuto trasferimento di titolarità, è necessario trasmettere evidenza dell’avvenuta voltura del Titolo o del subentro, nel caso di Comunicazione.
Nei casi in cui il Titolo autorizzativo/abilitativo o la Comunicazione si siano perfezionati per silenzio assenso ovverosia senza specifico riscontro dell’Ente competente, è necessario fornire evidenza dell’avvenuta ricezione da parte dell’Ente (avvenuta protocollazione, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc); -
con esclusione delle fattispecie per le quali è possibile l’iscrizione ai Registri o alle Aste anche a seguito dell’avvenuto avvio dei lavori, la data di inizio dei lavori, comunicata all’Ente competente o al Comune, dovrà in ogni caso essere successiva alla data ultima di pubblicazione della relativa graduatoria (DM2019, art. 3.4). Per attestare quanto sopra, è necessario che il Soggetto Responsabile specifichi, nelle comunicazioni afferenti a procedure che consentono l’immediato avvio dei lavori successivamente alla comunicazione all’Ente (SCIA, DIA, CILA, Comunicazione Edilizia libera, ecc.), che la data di inizio dei lavori sarà in ogni caso successiva alla data ultima di pubblicazione della graduatoria in cui l’impianto risulterà ammesso in posizione utile;
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per attestare il possesso del requisito (DM2019, art. 3.5.a), è necessario trasmettere copia del preventivo di connessione ricevuto dal Gestore di Rete, comprensivo della documentazione atta a fornire l’evidenza dell’avvenuta accettazione:
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relativa dichiarazione di accettazione definitiva;
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documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del corrispettivo previsto per l’accettazione del preventivo, in conformità con quanto previsto dal TICA o con le Modalità e Condizioni Contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione (MCC) adottate dal Gestore di Rete e verificate dall’ARERA. Nel caso in cui le MCC non prevedano il pagamento del corrispettivo per l’accettazione del preventivo, deve essere allegata relativa attestazione in tal senso del Gestore di Rete;
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documentazione attestante l’avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete;
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nel caso di trasferimento da un precedente titolare, evidenza della richiesta di voltura al Gestore di Rete.
Nel caso di impianti in esercizio e per le categorie d’intervento diverse dal “nuovo impianto” in cui l’intervento non abbia comportato alcuna modifica della connessione alla rete esistente, in luogo del preventivo di connessione, deve essere fornita documentazione comunque denominata attestante la titolarità da parte del Soggetto Responsabile del contratto di connessione alla rete esistente dell’impianto, quale ad esempio Regolamento di esercizio e Dichiarazione di messa in tensione dell’impianto rilasciata dal Gestore di Rete;
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per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti ai Registri o alle Aste in virtù di una delle caratteristiche costruttive di cui all’art. 4.3.b, punti i., ii., iii. e iv., del DM2016, il rispetto della caratteristica dichiarata deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall’Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo, il Gse raccomanda ai Soggetti Responsabili di verificare con attenzione che nella concessione/disciplinare sia presente la descrizione esplicita della caratteristica costruttiva e, in caso di mancata evidenza o descrizione non esaustiva, di allegare cautelativamente l’attestazione completa ed esplicita dal parte dell’Ente preposto al rilascio della concessione;
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per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B, con potenza superiore a 100 kW, ai fini dell’iscrizione ai Registri o alle Aste, è necessario prestare una fideiussione provvisoria, a garanzia della reale qualità del progetto, avente le caratteristiche descritte al paragrafo 2.5 del Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019.
In particolare si ricorda che detta fideiussione deve essere rilasciata da un istituto bancario, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato D (modello E.15) del Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 e recapitata in originale al Gse entro 15 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione delle domande d’iscrizione ai Registri o alle Aste.
Il Gse ricorda infine che, per gli impianti inseriti in posizione non utile (Tabella C) nelle graduatorie, non è stata accertata la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Responsabile e quanto riscontrabile nella documentazione trasmessa e, pertanto, raccomanda ai Soggetti Responsabili di verificare, anche sulla base delle raccomandazioni sopra fornite, il possesso dei requisiti e la sussistenza dei criteri di priorità, ai fini di una eventuale iscrizione alla nuova procedura. |
Per ulteriori informazioni visita la sezione dedicata del sito Gse.
Qui la raccolta di QualEnergia.it, Tutto sul decreto rinnovabili Fer 1: analisi, commenti e testo
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